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REGIONE LOMBARDIA - INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022, LINEA EFFICIENZA ENERGETICA MANIFATTURIERO

Attenzione: a seguito dell'esaurimento della dotazione finanziaria sono stati chiusi gli sportelli della Fase 1 "Relazione del Tecnico" e della Fase 2 "Domanda di contributo".


Apre oggi, 25 ottobre 2022 la finestra di presentazione delle domande a valere sulla misura "Investimenti per la ripresa 2022 - Linea efficienza energetica PMI manifatturiere", recentemente rifinanziata ed estesa oltre alle attività artigiane, alle quali era esclusivamente destinata la precedente agevolazione.


Potranno partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese iscritte ed attive nel Registro delle imprese da oltre 12 mesi, che abbiano una sede legare od operativa in Lombardia, con codice ATECO appartenente alla sezione C (attività manifatturiere), anche non prevalente.


Analogamente alla precedente misura l'agevolazione prevista è concessa si configura come un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili nel limite massimo di 50.000 euro, con un minimo di spesa ammissibile almeno pari a 15.000 euro.


L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata. E' ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento, fino a concorrenza del 100% del singolo costo.


Come anticipato sono ammissibili al contributo investimenti per l’efficientamento energetico del sito produttivo con un ammontare minimo pari a 15.000 euro, da realizzare unicamente presso una sola sede legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo e oggetto dell’intervento, presente in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale) e da rendicontare entro e non oltre il 30 giugno 2023.


L’efficientamento energetico del sito produttivo (individuato dall’impresa quale sede di realizzazione dell’investimento) e del ciclo produttivo deve essere attestato da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale competente per materia, che deve concordare con l’impresa gli interventi da realizzare e valutare i consumi pre e post-intervento e la relativa riduzione, nonché l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili


In fase di domanda, è necessario trasmettere la relazione del tecnico in cui sono sintetizzati gli interventi da effettuare ed è indicato il risparmio energetico, espresso in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati da conseguire nella sede dell’impresa indicata nella relazione stessa.


Il tecnico dovrà essere iscritto all'albo riferito ad uno dei seguenti ordini professionali: Dottori Agronomi e Dottori forestali, Agrotecnici e Agrotecnici laureati, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati. Non deve inoltre avere vincoli di dipendenza con il soggetto richiedente.


Le informazioni riportate nella relazione devono essere supportate da idonea documentazione predisposta dal Tecnico che dettaglia gli interventi da realizzare e la relativa riduzione dei consumi pre e post intervento, nonché l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili.


In fase di rendicontazione gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza dal contributo, almeno il 60% dell’efficienza energetica espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati e dichiarata in domanda, come da relazione di chiusura del progetto redatta da un tecnico competente per materia iscritto al relativo ordine professionale e allegata alla

documentazione presentata in sede di rendicontazione delle spese.


Sono ammissibili le spese fatturate a partire dal 26 aprile 2022, quietanzate dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione. Sono ammessi anche i pagamenti in acconto prima della data di presentazione della domanda solo se effettuati dopo la data del 26 aprile 2022 e se chiaramente riferibili ad un successivo pagamento a saldo effettuato dopo la data di presentazione della domanda. Di seguito le principali voci di spesa ammissibili:

  1. acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con potenza massima di 200 kWel;

  2. acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili;

  3. acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo;

  4. acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa (qui i requisiti) o pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso;

  5. acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;

  6. acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);

  7. costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% dei precedenti punti da 1 a 6 che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento;

  8. spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui ai precedenti punti da 1 a 7;

  9. altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria del 7% dei costi diretti di cui ai precedenti punti da 1 a 8.

Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 non devono essere oggetto del calcolo della riduzione dei consumi energetici complessivi del sito produttivo (TEP evitati) riportati nella relazione del tecnico in quanto assicurano l’autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa energetica.


Le spese di cui ai punti 1 e 2 sono ammissibili a ricevere il contributo solo in presenza di almeno una delle spese di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 per il valore minimo dell’investimento ammissibile (15.000 euro).


Sono escluse le spese non direttamente correlate all’intervento di efficientamento energetico

presentato ad eccezione delle spese di cui al precedente punto 9.


La presentazione della domanda di contributo deve avvenire esclusivamente online sull'apposita piattaforma messa a disposizione dall'Ente, in due fasi:

  • Fase 1: inserimento, da parte di un tecnico individuato dal soggetto richiedente, della relazione fino alla chiusura dello sportello di cui alla Fase 2;

  • Fase 2: presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente a partire dalle ore 10:00 del 25 ottobre 2022 sino alle ore 16.00 del 31 gennaio 2023 e comunque sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Solo i tecnici potranno accedere alla piattaforma online per inserire la relazione contenente le informazioni sugli interventi di efficientamento energetico da realizzare per conto del soggetto richiedente che intende presentare domanda di contributo. L'accesso andrà effettuato con il profilo della persona fisica "cittadino" tramite una delle seguenti modalità: identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta d'Identità Elettronica. Conclusa la compilazione, la relazione del tecnico potrà essere direttamente inviata e protocollata senza necessità di firma elettronica.


E' possibile per un tecnico presentare relazioni riferite a più di un soggetto richiedente, indicando per ciascuna relazione il codice fiscale del soggetto richiedente al quale si riferisce mentre può essere presentata una sola relazione associata al codice fiscale di un determinato

soggetto richiedente.


A partire dalle ore 10:00 del 25 ottobre 2022 i soggetti richiedenti potranno accedere alla piattaforma per la presentazione della domanda di contributo. La compilazione della domanda di contributo del soggetto richiedente può essere avviata ma non può essere completata fino a quando la relativa relazione del tecnico non risulta protocollata attraverso il procedimento descritto in precedenza.


L'assegnazione del contributo è concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, con la fase istruttoria che si completerà entro un termine massimo di 90 giorni dalla presentazione.


Il contributo è concesso ai sensi del regolamento de minimis.



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