Parallelamente alla "Linea efficienza energetica per commercio, ristorazione e servizi", la Giunta regionale ha approvato i criteri per la "Linea efficienza energetica artigiani", finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico delle micro e piccole imprese artigiane del settore manifatturiero che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente inasprito il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid-19.
Possono presentare domanda le micro e piccole imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio con codice Ateco sezione C (attività manifatturiere). Le imprese devono essere iscritte e attive al Registro delle Imprese da oltre 12 mesi e attive nell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate. Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 22.326.810 euro e l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per l'efficientamento energetico del sito produttivo (una sola sede). Il contributo massimo concedibile è pari a 50.000 euro mentre l'investimento minimo dev'essere di 15.000 euro, rendicontato entro il termine massimo del 31/03/2023. L'erogazione del contributo a fondo perduto avverrà in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata.
L’efficientamento energetico del sito produttivo (individuato dall’impresa quale sede di realizzazione dell’investimento) e del ciclo produttivo dev'essere attestato da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale competente per materia, che deve concordare con l’impresa gli interventi da realizzare e valutare i consumi pre e post-intervento e la relativa riduzione, nonché l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili.
In fase di domanda, è necessario trasmettere la relazione del Tecnico in cui sono sintetizzati gli interventi da effettuare ed è indicato il risparmio energetico, espresso in TEP3 (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati da conseguire nella sede dell’impresa indicata nella relazione stessa.
Le informazioni riportate nella relazione devono essere supportate da idonea documentazione predisposta dal Tecnico che dettaglia gli interventi da realizzare e la relativa riduzione dei consumi pre e post intervento, nonché l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili; tale documentazione non deve essere trasmessa ma deve essere messa a disposizione del soggetto richiedente e potrà in ogni momento essere richiesta da Regione Lombardia al fine di verificare il dettaglio degli interventi previsti
A questo proposito in fase di rendicontazione gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza dal contributo, almeno il 60% dell’efficienza energetica espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati e dichiarata in domanda
Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di approvazione della delibera (26 aprile 2022), quietanzate dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione, relative alle seguenti voci:
acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con potenza massima di 200 kWel;
acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili;
acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo;
acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa, ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso;
acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.)
costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% dei precedenti punti da 1 a 6 che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento;
spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui ai precedenti punti da 1 a 7;
altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria.
Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 non devono essere oggetto del calcolo della riduzione dei consumi energetici complessivi del sito produttivo (TEP evitati) riportati nella relazione del Tecnico in quanto assicurano l’autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa energetica. Dette spese sono ammissibili a contributo solo in presenza di almeno una delle spese di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 per il valore minimo dell’investimento ammissibile (15.000 euro).
Le spese fatturate dalla data di approvazione della delibera del 26 aprile 2022, devono essere quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data di presentazione della domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della delibera del 26 aprile 2022 e se chiaramente riferibili ad un successivo pagamento a saldo effettuato dopo la data di presentazione della domanda.
La presentazione della domanda di contributo avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Ente in due distinte fasi:
Fase 1: inserimento da parte di un Tecnico individuato dal soggetto richiedente della relazione, a partire dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 e comunque entro e non oltre la chiusura dello sportello di cui alla Fase 2;
Fase 2: presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente a partire dalle ore 12:00 del 28 giugno 2022 sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
L'istruttoria prevede una prima fase di ammissibilità formale seguita da una successiva fase di ammissibilità tecnica e si concluderà con l'adozione di un provvedimento di ammissione (o non ammissione) entro un termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della domanda mentre, al buon esito della domanda stessa, l'erogazione avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione dell'apposita documentazione.
La misura rientra nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", scaduto il quale (30 giugno 2022 salvo proroghe), ricadrà nel classico regolamento "de minimis".
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