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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - PUBBLICATI I TERMINI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Aggiornamento: 15 apr 2021

Con recente pubblicazione di un'apposita Circolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire dell'ultima evoluzione del "Nuove Imprese a Tasso Zero", misura recentemente riformata volta a sostenere la nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.


Contestualmente alla pubblicazione del provvedimento è stata altresì disposta la chiusura dell'attuale sportello agevolativo.


L'agevolazione è rivolta alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni oppure da donne.


Potranno accedere anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l’avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.


Ricordiamo che saranno ammissibili a ricevere l'agevolazione le iniziative che prevedono programmi di investimento realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei seguenti settori:

  • Produzione di beni nei settori dell'industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;

  • fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale, come definito al punto precedente;

  • commercio di beni e servizi;

  • turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi saranno agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti che prevedano spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti ai costi iniziali di gestione, di importo non superiore a 1,5 milioni di euro (al netto di IVA) e che siano avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione oppure alla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche (Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile).


Per le imprese costituite da più di 36 mesi (e fino a 60 mesi) saranno agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive, ovvero al consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo di produzione. Tali programmi dovranno prevedere spese ammissibili di importo non superiore ai 3 milioni di euro (al netto di IVA) ed essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione che in questo caso è intesa come la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.


I programmi di investimento dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento e la data di ultimazione del programma coinciderà con quella dell'ultimo tiolo di spesa ammissibile esposto.


Ciascuna domanda di agevolazione dovrà essere correlata ad un solo programma di investimento.


In riferimento al dettaglio delle spese ammissibili, rimandiamo il lettore alla precedente news relativa al "Nuove Imprese a Tasso Zero" pubblicata su questo sito per maggiori delucidazioni.


Le agevolazioni comprendono una forma di finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 10 anni, ed un contributo a fondo perduto. Il cumulato delle stesse peserà per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.


Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso.


Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.


In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.


In ogni caso la parte concessa nella forma di finanziamento agevolato deve essere pari ad almeno il 50% delle agevolazioni complessivamente concesse.


Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle imprese di più recente costituzione la misura prevede inoltre l’offerta di servizi di tutoraggio.


Le agevolazioni verranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ed andranno compilate esclusivamente per via elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dal soggetto gestore. Le domande di agevolazione, corredate dei piani d'impresa e dell'apposita documentazione, potranno essere presentate a partire dal 19 maggio 2021.


Le agevolazioni verranno erogate per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in non più di 5 quote, comprensive dell’ultima a saldo. Al fine di favorire maggiormente la sostenibilità finanziaria dei programmi di investimento, l’erogazione delle singole quote potrà avvenire a fronte della presentazione di titoli di spesa anche non quietanzati, purché nei limiti del 20% delle agevolazioni concesse nel caso del primo SAL e del 30% per cento per i SAL successivi al primo fermo restando che per ogni quota diversa dalla prima l’impresa è tenuta alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente.


In alternativa alle modalità di erogazione sopra indicate, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate purché vincolate ad un contratto di conto corrente di cui alla convenzione già stipulata tra il Ministero, il Soggetto gestore e l’Associazione Bancaria Italiana, in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri.


È, inoltre, prevista la possibilità per l’impresa di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria, l’erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.



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