top of page
Home   >   News - Blog   > Post
POST
Immagine del redattoreZERODUE

LOMBARDIA - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA O L'ADOZIONE DELL'ISO 50001

Aggiornamento: 20 nov 2020

E' ancora a disposizione gran parte della dotazione finanziaria (pari in origine a 2.238.750 euro) relativa al contributo che Regione Lombardia mette a disposizione delle PMI per la realizzazione della diagnosi energetica oppure per l'adozione della norma ISO 50001, attività finalizzate all'efficientamento energetico con particolare riferimento alle imprese la cui attività comporta notevoli consumi energetici pur senza rientrare nella definizione di imprese energivore.


Ricordiamo che possono partecipare all'agevolazione le piccole e medie imprese registrate nelle sezioni del Codice ATECO B (estrazione di minerali da cave e miniere) o C (attività manifatturiere), regolarmente costituite ed iscritte da almeno due anni al Registro delle imprese, che abbiano sede operativa sul territorio regionale. Ogni soggetto può presentare una sola domanda anche se riguarda più sedi operative (fino ad un massimo di 10) e per ciascuna di esse dovrà indicare se richiede il contributo per la realizzazione della diagnosi energetico o se prevede di aderire alla norma ISO 50001.


L'agevolazione, in scadenza il 31 marzo 2022, si configura come un contributo a fondo perduto finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili. Per ciascuna sede operativa per la quale viene inoltrata la richiesta il contributo non può superare:

  • 8.000 euro per la diagnosi energetica (di cui 5.600 finanziati dallo Stato e 2.400 da Regione Lombardia);

  • 16.000 euro per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 (di cui 11.200 finanziati dallo Stato e 4.800 da Regione Lombardia).

L'assegnazione del contributo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa verifica dei requisiti previsti, da svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il contributo è cumulabile con altri incentivi fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dal regolamento "de minimis".


Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi segnaliamo che la diagnosi energetica dovrà essere redatta in conformità ai criteri di cui all’allegato 2 del d.lgs. 102/2014, comprovata dal rispetto delle norme tecniche UNI CEI 16247-1-3, in data successiva alla comunicazione regionale di assegnazione del contributo e dovrà essere completata nei successivi 4 mesi. Entro 24 mesi dalla data di consegna all’impresa del rapporto di diagnosi, dovrà essere realizzato almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dalla diagnosi. Tali interventi dovranno assicurare un miglioramento dell’indice di prestazione energetica dell’impresa (inteso come rapporto tra le prestazioni, i servizi, i beni o l’energia prodotta, e l'immissione di energia primaria) non inferiore al 2% rispetto alla media degli ultimi 2 anni. Sono ammissibili anche gli interventi che implicano solo modifiche gestionali, senza investimenti strumentali, purché sia documentato il suddetto miglioramento.


Il certificato di conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001 invece, dovrà essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Il suddetto certificato dovrà riguardare l’intera sede operativa e non essere circoscritto ad una sola filiera produttiva; inoltre, dovrà essere acquisito in data successiva alla data di comunicazione del contributo regionale ed entro 28 mesi dalla comunicazione medesima.


Le PMI che ottengono il contributo per la realizzazione della diagnosi energetica in una o più delle loro sedi operative potranno presentare, nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia esaurita, domanda di contributo anche per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 per le medesime sedi operative, solo una volta chiusa l'istruttoria e liquidato il contributo relativo alla diagnosi energetica. Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di costo:


Diagnosi energetica

  • Incarico a tecnici esperti (esterni all'impresa) per la redazione della diagnosi energetica in osservanza dei criteri di cui all’Allegato 2 del d.lgs 102/14 e delle norme UNI CEI 16247-1-3;

  • Eventuale installazione di software o altri dispositivi per la misurazione analitica e dinamica dei consumi energetici della sede produttiva.

Le spese ammissibili, indipendentemente dal loro importo complessivo, verranno riconosciute fino alla quota massima di 16.000 euro, di conseguenza il contributo non potrà essere superiore a 8.000 euro.


Adozione del sistema di gestione conforme alla ISO 50001

  • Costo della certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;

  • Costo per prestazioni di consulenza incluso l'eventuale supporto successivo all’acquisizione del certificato di conformità (compatibilmente con il termine massimo previsto per la rendicontazione), al fine di facilitare il mantenimento a regime delle modalità di gestione del fabbisogno energetico, il costo per la formazione al personale sul contenimento dei consumi energetici e infine il costo per l'acquisto di software e di altri dispositivi per la raccolta, la misurazione e l'analisi dei dati allo scopo di monitorare e migliorare costantemente l'efficienza energetica.

La domanda di partecipazione andrà presentata esclusivamente online attraverso l'apposita piattaforma messa a disposizione dall'Ente e, in caso di esito positivo dell'istruttoria, il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Le stesse non potranno essere ammesse al contributo se disposte in data antecedente alla data di comunicazione regionale di assegnazione del contributo stesso e dovranno essere già quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione, fatte salve le spese che riguardano gli interventi di efficientamento energetico che dovranno essere comunque documentate ma potranno anche essere oggetto di impegni contrattuali con la previsione di pagamenti rateizzati o di noleggio pluriennale.



21 visualizzazioni0 commenti

Comments


ZERODUE 2020 HD v0.2.png
  • Rss Icon_Red
  • Facebook Icon Dark
  • Linkedin Icon Dark
bottom of page