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CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, PASSA LA SANATORIA SPONTANEA

E' stato approvato lo scorso venerdì il decreto collegato contenente alcune importanti norme in materia fiscale, a preludio della pubblicazione della futura manovra di bilancio 2022. Oltre all'allungamento dei termini di scadenza delle cartelle esattoriali, e il pagamento delle rate per la rottamazione, il decreto prevede alcuni correttivi alla disciplina del credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura; una via d'uscita per quanti abbiano usufruito del credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo senza averne diritto.


La bozza prevede infatti una cosiddetta "procedura di riversamento spontaneo", senza sanzioni ed interessi, del credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo maturato nei periodi d'imposta che vanno dal 2015 al 2019 (fino all'introduzione della nuova normativa 2020 che prevede un credito d'imposta anche per attività di innovazione tecnologica e design) ed indebitamente compensato. L'ambito applicativo della sanatoria è destinato ai contribuenti che abbiano tenuto una condotta in buona fede, con un effettivo svolgimento delle attività ed il sostenimento di spese non qualificabili, in tutto o in parte, come attività di R&S, ed ai soggetti che abbiano commesso errori di calcolo nella determinazione dell'importo spettante. Sono invece esclusi dalla sanatoria comportamenti dolosi quali: condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà e mancanza di documentazione idonea a supporto delle spese ammissibili.


La procedura per la restituzione del credito d'imposta R&S indebitamente fruito, valida sia per le aziende che si sono accorte dell'errore e temono un accertamento, che per i casi in cui esiste un contenzioso ancora aperto, prevede l'invio di un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo (o i periodi) d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2022.


L'importo del credito indebitamente utilizzato dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022 ed il versamento potrà essere effettuato in tre rate di pari importo, la cui prima andrà corrisposta entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.


La procedura non potrà essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, o con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data del 15 ottobre 2021. Nel caso in cui l'indebito utilizzo del credito sia già stato contestato con un atto istruttorio non ancora definitivo, il riversamento dovrà obbligatoriamente riguardare l'intero imposto del credito oggetto di accertamento/contestazione, senza possibilità di rateazione.



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