La prima bozza del disegno di Legge di Bilancio 2019 contiene alcune rilevanti novità in merito alla disciplina del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo alcune delle quali in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, altre già applicabili al periodo d'imposta corrente.
In particolare, l'articolo 13 del suddetto disegno di Legge interviene modificando l’entità del credito d’imposta R&S fruibile in relazione alla tipologia di investimenti ammissibili sostenuti, ampliando l’ambito applicativo oggettivo della disciplina agevolativa in termini di investimenti ammissibili, modificando gli obblighi formali e documentali e inserendo nella fonte normativa primaria, aspetti in precedenza demandati al Decreto Ministeriale del 27 maggio 2015 e/o alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 e n. 13/E del 27 aprile 2017.
Sono previsti interventi riguardanti non solo la modifica della misura del credito, ma anche un'ulteriore suddivisione delle categorie di investimenti ammissibili limitando la percentuale più elevata a fattispecie circoscritte. Di seguito le nuove categorie:
Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato impiegato direttamente in attività di R&S;
Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato impiegato direttamente in attività di R&S;
Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;
Spese per contratti di ricerca extra-muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative e PMI innovative (purché non si tratti di imprese del medesimo gruppo), per il diretto svolgimento di attività di R&S ammissibili;
Spese per contratti di ricerca extra-muros con altre imprese per il diretto svolgimento di attività di R&S ammissibili e purché non si tratti di imprese del medesimo gruppo;
Competenze tecniche e privative industriali.
Con l’aggiunta del nuovo comma 6-bis all'articolo 3 D.L. 145/2013, è previsto che il credito spetti in misura pari al 50% per la sola eccedenza rispetto alla media del triennio 2012/2014 proporzionalmente riferibile agli investimenti relativi alle spese del personale dipendente impiegato nell'attività di R&S (lettera a) e ai contratti di ricerca extra-muros con università, enti di ricerca e organismi equiparati, o con altre imprese, comprese start up innovative e PMI innovative (lettera c). Torna invece al 25% il contributo relativo all'utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b), nonché quello per l'acquisto di eventuali competenze tecniche e privative industriali (lettera d).
In aggiunta a tali modifiche il disegno di Legge di Bilancio 2019 prevede il dimezzamento dell’importo massimo annuale di credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario, con riduzione dagli attuali euro 20 milioni a euro 10 milioni.
Per quanto concerne l’ambito applicativo oggettivo della disciplina del credito R&S il disegno di Legge introduce una nuova fattispecie di investimenti ammissibili: (lettera e) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S.
Riguardo alle modifiche in materia di obblighi documentali e formali va segnalata l’introduzione della “relazione tecnica”, documento che dovrà evidenziare aspetti dei progetti o sotto-progetti di R&S in corso di realizzazione nei periodi d’imposta, quali le finalità, i contenuti e i risultati.
Il nuovo obbligo documentale troverebbe applicazione, secondo il testo del disegno di Legge, già ai crediti d’imposta R&S relativi ai periodi in corso al 31 dicembre 2018. Viene altresì normativamente previsto che l’utilizzo in compensazione del credito R&S è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile dei costi, già a decorrere dall’attuale periodo d’imposta.
Per quanto concerne l’inserimento nella fonte normativa primaria di aspetti della disciplina finora demandati al decreto attuativo interministeriale o alle circolari dell’Agenzia delle Entrate si segnala la definizione nel testo del disegno di Legge della nozione di controllo rilevante ai fini della perimetrazione di gruppo, da applicarsi per la qualificazione delle spese di ricerca come intra-muros o extra-muros.
La certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti, deve attestare:
L’effettivo sostenimento delle spese;
La corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.
Per ultimo, viene chiarita la previsione normativa di ammissibilità al credito d’imposta delle spese sostenute dalle imprese commissionarie residenti in Italia in virtù di contratti di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in UE o in Stati aderenti allo SEE o in Stati di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996: ai fini del calcolo del credito rilevano esclusivamente gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in laboratori e strutture localizzati nel territorio dello Stato italiano.
Urge ricordare che, trattandosi ancora di una bozza, è possibile che il testo del disegno di Legge subisca ulteriori aggiustamenti e modifiche anche sostanziali prima della sua stesura definitiva e, in seguito, in sede di approvazione.