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BONUS PUBBLICITA' 2018 - NOVITA'


Visto il protrarsi dell'attesa per il decreto attuativo del credito d'imposta sulla pubblicità, il dipartimento per l'informazione e l'editoria ha fornito ulteriori chiarimenti sugli investimenti agevolati e i destinatari del credito.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria del Governo ha pubblicato un aggiornamento al comunicato pubblicato il 24 novembre 2017 al fine di fornire ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, introdotto dall’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale norma ha introdotto un credito d'imposta per i soggetti che intendono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie su stampa (giornali quotidiani e periodici) locale e nazionale e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L'agevolazione inizialmente riguardava solo gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2018, se di ammontare superiore all’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati l’anno precedente sui medesimi mezzi di informazione. Con la conversione in legge del D.L. 148/2017 il credito per la pubblicità è stato esteso anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 ma, in questo caso, esclusivamente per la pubblicità su stampa (anche online).

L’adempimento consiste in una comunicazione telematica, all’interno di una finestra temporale di 30 giorni che, nel 2018, scatterà dal 60° giorno dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Terminata la fase delle prenotazioni, il Dipartimento dell’ Agenzia preposto ha 30 giorni di tempo per formare la graduatoria degli aventi diritto, con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto e dell’importo fruibile.

Il credito diventa effettivamente fruibile solo dopo l'accertamento sugli investimenti effettuati mentre la determinazione della somma avviene sulla base degli investimenti effettivamente realizzati che dovranno essere trasmessi con le stesse modalità usate per la prenotazione.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Viene pertanto incrementato il novero dei destinatari del credito includendo anche gli enti non commerciali.

AMBITO OGGETTIVO

Rientrano nell'agevolazione gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Giornali ed emittenti devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e avere un direttore responsabile. Sono esclusi televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione F-24, è attribuito nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati mentre, in caso di micro, piccole e medie imprese o start-up innovative, il credito passa al 90% previa pronuncia della Commissione Europea sulla compatibilità con gli aiuti di Stato.

Le risorse stanziate sono ripartite tra gli investimenti effettuati sulla stampa (50 milioni, di cui 20 milioni per l'ultimo semestre 2017 e 30 milioni per il 2018) e gli investimenti per pubblicità su emittenti radio-televisive (12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018).

Il bonus è concesso fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il numero delle richieste superi l'ammontare delle risorse stanziate è prevista una ripartizione percentuale fra i richiedenti aventi diritto, applicando le seguenti regole:

  • nessun contributo può superare il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e il 2% di quelli sulle emittenti;

  • per il 2018 i due tetti sono rispettivamente 1.500.000,00 euro per la stampa e 250.000,00 euro per le emittenti radio-tv.

Si ricorda che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (cartacea oppure on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive poiché gli stanziamenti delle risorse sono distinti per i due tipi di media. In altri termini, in presenza di investimenti su entrambi i media, il beneficiario potrebbe ottenere due crediti d’imposta in percentuali differenziate a seconda della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari. Non si accede tuttavia ad alcun bonus se all’incremento di spesa su di un mezzo corrisponde una diminuzione sull’altro, in misura tale da annullare l’incremento complessivo.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell'utilizzo del bonus, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello.

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