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BONUS PUBBLICITA' 2018

Aggiornamento: 2 feb 2021


Con l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è stato introdotto, a partire dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

A CHI SI RIVOLGE

La misura si rivolge ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

A QUANTO AMMONTA IL BENEFICIO

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, aumentato al 90% nel caso di micro imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Il credito d’imposta “liquidato” potrebbe essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande risulti superiore alle risorse stanziate. In tal caso, è prevista una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, quindi in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese ammissibili riguardano esclusivamente lo spazio pubblicitario e sono quindi escluse tutte le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio stesso pur essendo funzionali o connesse allo stesso.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

COME SI ACCEDE AL BONUS

I soggetti interessati potranno presentare la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica, su una apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che sarà dalla stessa predisposto, usufruendo di una determinata “finestra temporale”, che potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

La comunicazione dovrà contenere i dati identificativi dell’azienda, il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno, il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente (stampa e emittenti radiotelevisive, non singoli), l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale.

Per ogni informazione circa la presentazione delle domande:

clicca qui e METTITI IN CONTATTO CON NOI!

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