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REGIONE LOMBARDIA - NUOVA EDIZIONE DEL BANDO FORMARE PER ASSUMERE

Regione Lombardia, anche grazie al nuovo programma denominato "Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027", torna a promuovere strumenti volti a riqualificare le persone e a superare il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro, anche tramite misure orientate ad integrare gli strumenti di politica attiva del lavoro con strumenti di sostegno agli investimenti e alla competitività delle imprese, per permettere al territorio di rispondere in maniera efficace alla sfida del rilancio dell’occupazione.


La nuova misura si pone in continuità rispetto alla prima edizione del bando “Formare per assumere”, attuato da Regione Lombardia a partire dal 2021, ed ha come obiettivo quello di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.


Analogamente alla misura originaria potranno presentare domanda i datori di lavoro aventi unità produttive/sedi operative ubicate sul territorio di Regione Lombardia e rientranti nelle seguenti categorie:

  • Imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio competente, ed attive;

  • Enti del terzo settore iscritti all'apposito registro (RUNTS);

  • Associazioni riconosciute e fondazioni aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;

  • Lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;

  • Associazioni e consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Regione Lombardia intende concorrere all’innalzamento della qualità del lavoro, collegando l’incentivo economico alla garanzia di adeguati livelli retributivi, normativi e contributivi. Pertanto, le imprese beneficiarie si dovranno impegnare a rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l’incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a dichiarare, in fase di richiesta dell’incentivo, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.


I soggetti destinatari della misura risultano i lavoratori che prima dell'assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni (tutti i giorni sono da intendersi di calendario). Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi (es. misure regionali di politca attiva già in corso).


La dotazione finanziaria complessivamente messa a disposizione è pari a 25 milioni di euro di cui circa 1,1 milioni per l'anno 2022, poco meno di 18,7 milioni per il 2023 e 5,2 milioni per il 2024.


Ai soggetti beneficiari verrà riconosciuta un'agevolazione, a fondo perduto, comprensiva di voucher per la formazione del destinatario e di un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro sostenuto per 12 mensilità.


L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello regionale o nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili.


Incentivo occupazionale


L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:

  • contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni);

  • contratti di apprendistato.

I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie e saranno ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1 dicembre 2022.


L’incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall’apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo.


Sono in ogni caso escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi ed i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l’incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro. L’incentivo occupazionale è differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:

  • Lavoratori fino a 54 anni: 4.000 euro;

  • Lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 euro;

  • Lavoratori a partire da 55 anni: 6.000 euro;

  • Lavoratrici a partire da 55 anni: 8.000 euro.

Per contratti di apprendistato invece, l'importo dell'incentivo si differenzia come segue:

  • Lavoratori fino a 29 anni: € 1.500;

  • Lavoratrici fino a 29 anni: € 2.500;

  • Lavoratori a partire da 30 anni: € 4.000;

  • Lavoratrici a partire da 30 anni: € 7.000.

Per tutte le tipologie contrattuali previste, agli importi sopradescritti si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.


Saranno esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU-ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.


L’incentivo verrà riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed sarà subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa per almeno 12 mesi, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell’incentivo.


L’incentivo non potrà eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi (importo netto come risulta da busta paga) ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.


Voucher per la formazione


Il voucher per la formazione è riconosciuto (a seguito dell'assunzione) a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo fino ad un valore massimo di 3.000 euro per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato.


La formazione dovrà essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione e sarà riconosciuta a partire dal 1° dicembre 2022 e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.


Le spese per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:

  • il percorso formativo (sia la formazione permanente che quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata che devono rispettare gli standard dell'ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;

  • il corso deve essere caricato sul Sistema Informativo Unitario Formazione (SIUF) a cura dell’operatore accreditato, all’interno di specifiche offerte formative coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali;

  • il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore;

  • le modalità di fatturazione e di pagamento del fornitore devono rispettare i requisiti del bando.

È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi dagli operatori accreditati regionali esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni.


Relativamente all'apprendistato, per quello di I e III livello la formazione è facoltativa, e, qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente quella formazione riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione, mentre per l'apprendistato di II livello la formazione è facoltativa e, qualora necessaria, può essere riconosciuta soltanto se riferita a corsi erogati da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia e inseriti nell’offerta formativa ID 1208 “Percorsi Professionalizzati” o, alternativamente, all’acquisizione di un patentino o specifica certificazione. Il voucher per i servizi di formazione è riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.


Ogni percorso formativo dovrà prevedere un numero massimo di 20 partecipanti ed il voucher per la formazione verrà riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.


Non è invece ammessa la modifica del percorso formativo e dell’ente erogatore scelti per il riconoscimento del rimborso delle spese per la formazione a seguito dell’invio della domanda di concessione dell’agevolazione da parte del beneficiario.


I percorsi formativi potranno essere erogati anche a distanza (FAD) fino ad un massimo del 30% del monte ore teorico in modalità sincrona (al netto di eventuale tirocinio/stage, attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi comunque in presenza).


Il datore di lavoro, successivamente all'assunzione del destinatario, dovrà presentare domanda di concessione dell'agevolazione per ciascuno di essi, comprensiva di incentivo occupazionale e di voucher per la formazione (se utilizzato).


Si potrà presentare domanda esclusivamente online, attraverso il portale messo a disposizione dall'Ente, a partire dal 13 dicembre 2022 alle ore 12:00 e fino al 13 dicembre 2024 alle ore 17:00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.


L’agevolazione verrà assegnata con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.


L'agevolazione è riconosciuta ai sensi del regolamento de minimis.



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