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PON SPAO - FONDO NUOVE COMPETENZE

Aggiornamento: 10 mar 2023

NB: ricordiamo che, a seguito della pubblicazione del decreto n. 31 del 24 febbraio 2023 da parte del Commissario straordinario di Anpal, che interviene sul precedente Avviso finalizzato alla "realizzazione degli interventi afferenti al Fondo nuove competenze", è stato disposto l'incremento della dotazione finanziaria di 180 milioni di euro ed è stata contestualmente prorogata la scadenza dei termini al prossimo 27 marzo, sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, sia per la presentazione delle domande.


Il decreto Anpal è stato pubblicato in concomitanza con l’approvazione parlamentare della legge di conversione del decreto "Milleproroghe", che ha esteso al 2023 la possibilità per il Fondo nuove competenze di finanziare accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro per realizzare percorsi formativi. In tal modo si apre una prima finestra per il finanziamento di tali intese, nell’ambito dell’avviso pubblico ancora aperto.


La somma di 180 milioni di euro proviene dai residui della precedente edizione del Fondo, dovuti a rinunce, minori rendicontazioni oppure da tagli in sede istruttoria.


Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è uno strumento di politica attiva del lavoro, facente parte del Piano Nazionale Nuove Competenze previsto dal PNRR, istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19. La finalità dell'FNC è quella di agevolare l'innalzamento dei livelli del capitale umano, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, anche in risposta alle transizioni ecologiche e digitali.


Il Fondo riconosce contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati (anche a partecipazione pubblica) che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei propri lavoratori, rimborsando il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.


La dotazione finanziaria complessivamente mesa a disposizione è pari ad 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU, affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) con eventuali ulteriori conferimenti di risorse disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di programmi operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo o rinvenienti da eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione di precedenti interventi.


Come anticipato potranno presentare domanda tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori, da realizzarsi anche nel corso dell'annualità 2023. Tali datori di lavoro:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;

  • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;

  • non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.

Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

  • la retribuzione oraria è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale;

  • gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo;

  • la quota di retribuzione oraria è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora del normale orario di lavoro settimanale.

Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo unicamente online, attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Ente, a partire dalle ore 11:00 del giorno 13 dicembre 2022. Sarà possibile presentare istanze di ammissione al contributo fino al 28 febbraio 2023, salvo esaurimento anticipato delle risorse a disposizione.


La fase istruttoria verrà effettuata secondo il criterio cronologico di presentazione delle domande.


Il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni i euro ed i progetti formativi dovranno prevedere, per ciascun lavoratore coinvolto, una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.


Le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi entro e non oltre i 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza, pena l'inammissibilità del contributo.


Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le istanze devono essere relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto in data successiva al 3 novembre 2022, e non oltre il 31 dicembre 2022 e deve prevedere:

  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;

  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200;

  • il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;

  • i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica da individuare tra i seguenti: innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;

  • il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico con ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale;

  • il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.

Il progetto formativo è indirizzato all’accrescimento delle competenze dei lavoratori, individuate nell’ambito delle seguenti classificazioni internazionali:

  • con riferimento ai processi nell’ambito della transizione digitale potranno riguardare, secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID, lo sviluppo e l’accrescimento delle seguenti: competenze digitali di base, per le quali il quadro di riferimento è costituito dal modello europeo «DigComp 2.1», sviluppato Joint Research Center della Commissione Europea; competenze digitali specialistiche, per le quali il quadro di riferimento è costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 «e-Competence Framework 3.0”;

  • con riferimento ai processi nell’ambito della transizione ecologica potranno riguardare lo sviluppo e l’accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO);

  • I contenuti formativi dei progetti, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.

In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenza degli adulti, il progetto formativo deve dare evidenza:

  • delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;

  • delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale.

Non saranno ammesse modifiche ai progetti presentati.


Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale compresi i soggetti privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.


Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione.


I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione. Con riferimento ai progetti di sviluppo delle competenze che permettono il conseguimento di una qualificazione, occorrerà attenersi almeno al livello EQF 3.



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