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NOVITA' D.L. "CURA ITALIA"

A seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta lo scorso 17 marzo, è entrato in vigore il cosiddetto decreto-legge "Cura Italia", nato per far fronte all'emergenza epidemiologica dovuta al virus Covid-19 e contenente misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese. Di seguito elenchiamo alcune delle novità introdotte con particolare riferimento alle PMI.


Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus:

  • cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari;

  • fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di cinque dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà;

  • cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

Per ciascuna casistica il periodo massimo previsto è di nove settimane con modalità di accesso notevolmente semplificate e uno stanziamento complessivo di risorse che ammonta a più di 4 miliardi di euro.


L'articolo 48 prevede, per la durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, diverse misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. In particolare per quanto riguarda il Fondo centrale di garanzia per le PMI:


  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

  • per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro, Per gli interventi di riassicurazione la percentuale della copertura massima si alza al 90%;

  • si prevede l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;

  • si prevede l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza Coronavirus;

  • Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;

  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

  • sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19;

  • le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;

  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.


L'articolo 44-bis del Decreto Crescita varato il 30 aprile 2019 viene sostituito dall'articolo 54 del presente decreto il quale prevede che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, potrà trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:


  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;

  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.


Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.


L'articolo 55 introduce misure di sostegno finanziario alle PMI colpite dall'epidemia di Covid-19 per permettere loro di superare la fase più critica di arretramento della produzione. In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione, facendone richiesta alla banca o ad altro intermediario finanziario creditore, le MPMI italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari previa autocertificazione di una riduzione parziale o totale delle attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia. Le misure introdotte sono le seguenti:


  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;

  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.


Infine, l'articolo 56 dispone un fondo di garanzia statale (in favore di Cassa depositi e prestiti) con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione.



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