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DECRETO RISTORI BIS - LE NOVITA'

E' stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto "Decreto Ristori Bis", che introduce ulteriori misure di sostegno ai vari settori produttivi le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal Dpcm dello scorso 3 novembre, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase emergenziale pandemica.


In particolare il nuovo provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dall'originale Decreto Ristori, prevede la rideterminazione del contributo a fondo perduto per le categorie di imprese e lavoratori le cui attività siano state particolarmente colpite dalle nuove misure di contenimento, oltre ad introdurre un nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori dei centri commerciali e dei relativi esercizi. Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto in origine per alberghi, gelaterie e pasticcerie (anche ambulanti), bar ed altri esercizi simili.


Entrando più nel dettaglio, l'indennizzo verrà riconosciuto a quei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, abbiano la partita IVA attiva e che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del Decreto, e abbiano sede operativa o domicilio fiscale in quelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e livelli di rischio elevati (zone rosse ed arancioni).


L'indennizzo (non superiore a 150.000 euro) spetta se l'ammontare del fatturato, e dei corrispettivi di aprile 2020, è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell'anno precedente (fa fede la data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio, anche in assenza di tale condizione.


L’articolo 4 poi, estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, previsto in origine dall’articolo 8 del Decreto Ristori, verso le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del nuovo Decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e arancioni). Rimane confermata la condizione di avere subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.


L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che originariamente avrebbe dovuto essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del Decreto, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e arancioni).


Per quanto riguarda la materia previdenziale, il Decreto estende l'esonero del versamento dei contributi del mese di novembre 2020 anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori ATECO riportati nell'Allegato 1. E' altresì sospeso il versamento dei contributi sia previdenziali, sia assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.


La proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e prevista dal Decreto Agosto, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 del nuovo Decreto e operanti nelle zone rosse.


Inoltre vengono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alla Cig Covid insieme alla trasmissione dei dati necessari al pagamento o al saldo che normalmente si collocano nel mese di settembre. Sempre relativamente a questa misura, è prevista l'estensione della cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.


A sostegno del Terzo settore segnaliamo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un Fondo straordinario con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021.


Infine, viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità di dicembre 2020 a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 del Decreto.





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