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CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE

Il "Decreto Agosto" ha previsto la reintroduzione del Tax Credit per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere, originariamente previsto dal d.l. 31 maggio 2014 n. 83 e momentaneamente sospeso.


Secondo quanto disposto, l'impianto normativo non subirà variazioni rispetto a quanto prevedeva la precedente normativa. Verrà quindi riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% (fino ad un massimo di 200.000 euro) per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (nel biennio 2020-2021) riguardante le spese relative ad interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia e riqualificazione, a condizione che abbiano anche finalità di incremento dell'efficienza energetica o di riqualificazione antisismica. Nello specifico ricordiamo che rientrano tra gli interventi agevolati:

  • Manutenzione straordinaria e successive modificazioni; opere e modifiche necessarie al rinnovo e alla sostituzione di parti anche strutturali degli edifici o interventi consistenti nel frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere purché non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga la destinazione d'uso originaria;

  • Restauro e risanamento conservativo e successive modificazioni; interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento (purché compatibile con gli elementi esposti in precedenza) delle destinazioni d'uso;

  • Ristrutturazione edilizia e successive modificazioni;

  • Eliminazione delle barriere architettoniche; interventi volti ad eliminare quegli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità, in particolare di coloro che abbiano ridotte capacità motorie;

  • Incremento dell'efficienza energetica;

  • Adozione di misure antisismiche;

  • Acquisto di mobili e complementi d'arredo.

Ricordiamo altresì che l'effettivo sostenimento delle spese appena esposte deve risultare tramite apposita attestazione rilasciata da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.


Il contributo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso e sarà utilizzabile in compensazione F24 utilizzando l'apposito codice tributo.


L'articolo 79 del d.l. 14 agosto 2020 n. 104 specifica come siano comprese tra i beneficiari le strutture che svolgano attività agrituristica e gli stabilimenti termali, questi ultimi anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.


Per l'attuazione del citato articolo, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.



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