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CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Questa nuova agevolazione, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, va a sostituire il super ed iper-ammortamento supportando ed incentivando le imprese che investono in beni strumentali nuovi (siano essi materiali o immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.


Al contributo potranno accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.


Per gli investimenti in beni strumentali materiali che siano tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta pari al:


  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.


Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione che seguano le logiche dell'Industria 4.0 è riconosciuto invece, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:


  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000 euro (le spese per servizi di cloud computing sono considerate ammissibili).


Infine per investimenti in altri beni strumentali differenti da quelli precedentemente menzionati è riconosciuto un credito d'imposta pari al:


  • 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.


Quest'ultimo verrà riconosciuto anche agli esercenti di arti e professioni.


Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo (ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene stesso ed è cumulabile con altre agevolazioni relative ai medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.


Il beneficio si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.





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