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CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 - CONFERMATE LE ALIQUOTE PIU' ALTE

Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0, e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori, l'articolo 22 del DL "Aiuti" (n. 50/2022) va a potenziare la misura agevolativa originariamente introdotta dal comma 211 (e ss.) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.


E' quanto stabilisce il decreto attuativo recentemente firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0.


Il decreto prevede che le nuove aliquote del credito d'imposta per la formazione 4.0 vengano incrementate come segue, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal MISE:

  • per le piccole imprese: dal 50% al 70% delle spese sostenute nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

  • per le medie imprese: dal 40% al 50% delle spese sostenute nel limite massimo annuale di 250.000.

Le grandi imprese vedono invece invariata la propria aliquota che rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo di 250.000 euro l'anno.


La maggiorazione delle aliquote verrà applicata ai progetti di formazione intrapresi dopo l'entrata in vigore del decreto legge (a partire dal 18 maggio 2022).


Novità anche a riguardo ai soggetti a cui le imprese possono rivolgersi per le attività di formazione che daranno accesso al credito maggiorato. Oltre ai soggetti originari, rappresentati da università pubbliche o private, soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI En ISo 9001:2000 settore EA 37, istituti tecnici superiori e soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione presso gli appositi Enti, il decreto attuativo aggiunge gli otto Competence Center 4.0 ed i trenta centri di competenza ad alta specializzazione European Digital Innovation Hub (EDIH).


Le attività formative riguarderanno i settori vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno appunto anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).


A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0, attraverso un questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal MISE.


Il provvedimento indica inoltre che le attività di formazione non potranno avere durata inferiore alle 24 ore e che le stesse potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”. In quest’ultimo caso, tuttavia, è richiesta la “predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti”.



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