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PROROGA PER IL 2018 DELL'IPER AMMORTAMENTO - INDUSTRIA 4.0

Aggiornamento: 27 lug 2020


Tra le principali misure in materia di riduzione della pressione fiscale contenute nella legge di Bilancio 2017 troviamo l’articolo 5 che dispone la proroga anche per l’anno 2018 dell' iper ammortamento.

L'agevolazione consente di maggiorare, nella misura del 150%, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

Tale agevolazione viene così riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

E' altresì prevista la proroga della maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, applicabile ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle condizioni sopra indicate, al 31 dicembre 2019.

L’impresa interessata è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per i beni con un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000 necessita di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene possieda caratteristiche tali da renderlo idoneo a usufruire dell'agevolazione e che sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Non potranno beneficiare dell’iper ammortamento i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e i beni di cui all’Allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016.

Il bene agevolato deve essere realizzato a titolo oneroso nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione; viene previsto che il beneficio non venga meno per le residue quote, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla Legge 232/2016 e attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione. Nel caso in cui in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario,il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

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