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UFFICIALE IL DECRETO ATTUATIVO SULL'IPERAMMORTAMENTO 2026: LE NOVITA'

  • Immagine del redattore: ZERODUE
    ZERODUE
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 5 min

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato reso noto il decreto attuativo dell’Iperammortamento 2026 a valere sugli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "Industria 4.0", effettuati/da effettuare tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.


L’agevolazione spetta a tutti i titolari di reddito d’impresa (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) con riferimento a investimenti destinati a strutture produttive in Italia, mentre restano fuori le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, quelle sottoposte ad altra procedura concorsuale o con procedimento in corso per l’accertamento di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Inoltre il beneficio subordinato al rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.


Entrando nel dettaglio, la misura riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli Allegati IV (es. robotica avanzata, macchine utensili interconnesse, magazzini automatizzati, infrastrutture per Agentic AI e reti 5G, etc.) e V (es. software di progettazione 3D, Digital Twin, piattaforme di Process Mining e sistemi per il calcolo della Carbon Footprint) annessi alla legge di bilancio, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.


Oltre a questi beni, sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. In particolare, su questo fronte, il testo attuativo anticipa che rientreranno nell’agevolazione, tra gli altri, i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori e i misuratori funzionali alla produzione, oltre agli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio dell’energia asserviti alla produzione. Per quanto riguarda il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli.


La nuova agevolazione assume la forma di una maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.


La maggiorazione del costo viene riconosciuta nelle seguenti misure:


Per investimenti 4.0

  • 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 100 per cento per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

  • 50 per cento per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.


Per investimenti "green" che garantiscono un risparmio energetico maggiore o uguale al 3 per cento per struttura produttiva e/o maggiore o uguale al 5 per cento per processo target:


  • 220 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 140 per cento per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

  • 90 per cento per la quota oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.


A livello operativo è stato introdotto un iter burocratico più complesso, gestito tramite la piattaforma GSE. La procedura prevede la trasmissione telematica di apposite comunicazioni/certificazioni sugli investimenti agevolabili in tre fasi obbligatorie.


  1. Comunicazione preventiva, da trasmettere per ciascuna struttura produttiva interessata, con indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli Allegati IV e V, della data prevista di interconnessione, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti in beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, nonché dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing;

  2. Comunicazione di conferma dell’investimento, da inviare entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE, con indicazione della data e dell’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene e con i dati identificativi delle relative fatture;

  3. Comunicazione di completamento, da trasmettere al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli Allegati IV e V, e comunque entro il 15 novembre 2028. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.


La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella preventiva; analogo divieto vale per la comunicazione di completamento rispetto alla conferma.


Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, il requisito del versamento utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l’impegno assunto dal concedente verso il fornitore mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto.


La procedura prevede un monitoraggio ulteriore rispetto a quanto conosciuto: dalla prima comunicazione preventiva fino al termine della fruizione dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 20 gennaio, una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio, e, entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa annuale con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.


Inoltre, le caratteristiche tecniche dei beni, la loro inclusione negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il rispetto delle caratteristiche richieste per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, devono essere comprovati da perizia tecnica asseverata (misura obbligatoria anche per investimenti sotto i 300.000 euro, a differenza di quanto accadeva in precedenza), corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure da un'attestazione, sempre corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, il novero dei professionisti abilitati si amplia includendo dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.


Altra novità è rappresentata dalla certificazione contabile, che dovrà attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale certificazione dovrà essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione.


La maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, purché il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione è subordinata, in ogni caso, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto alla comunicazione di completamento.


Una novità ulteriore del 2026 è il requisito che i beni siano prodotti nello Spazio Economico Europeo (anche se recenti emendamenti MEF hanno iniziato a mitigare tale restrizione per alcuni settori).


La misura, dunque, a differenza del modello precedente, non genera un credito direttamente compensabile, ma un maggior costo fiscalmente riconosciuto da imputare nelle ordinarie quote di ammortamento o nei canoni di locazione finanziaria.


La decadenza si verifica, anzitutto, se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, il bene è realizzato a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, salvo sostituzione del bene originario con altro bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.


Photo courtesy of: magnific.com

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