Con un recente provvedimento pubblicato il 15 febbraio scorso, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sul regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, previsto dal Decreto Fiscale e rivisto in ultima battuta dalla Legge di Bilancio.
Le novità introdotte hanno modificato l’impianto dell’agevolazione in due direzioni principali:
da un lato la maggiorazione ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive è stata elevata dal 90 al 110 per cento;
dall’altro, il campo di applicazione è stato ristretto alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo per il mantenimento, il potenziamento, la tutela e l’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Sono invece usciti dal perimetro dell’agevolazione i marchi d’impresa e i processi, le formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Potranno accedere all'agevolazione i soggetti seguenti:
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del TUIR;
le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali oggetto dell’agevolazione.
L'opzione può essere esercitata dall'investitore titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.
Le attività rilevanti che sono considerate valide per l'accesso al regime sono:
ricerca industriali e sviluppo sperimentale;
innovazione tecnologica;
design e ideazione estetica;
attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Come accennato in precedenza il regime Patent Box permette di maggiorare del 110 le spese sostenute dall'investitore nello svolgimento delle attività rilevanti che riguardano determinati beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività d'impresa, di seguito:
software protetto da copyright;
brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche ed i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
disegni e modelli giuridicamente tutelati;
due o più beni immateriali di quelli appena descritti collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, “tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi”.
Per determinare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione del 110 per cento bisogna fare riferimento alle seguenti voci:
spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Gli effetti che derivano da eventuali rivalutazioni o riallineamenti non possono essere considerati nella determinazione delle spese agevolabili.
Inoltre la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un meccanismo di c.d. recapture in materia di Patent Box, in forza del quale, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rilevanti (i.e. software, brevetti, disegni e modelli), l’ottenimento del titolo di privativa industriale dà diritto al contribuente di “recuperare”, ai fini dell’agevolazione, dette spese (e cioè fruire della maggiorazione del 110 per cento delle spese medesime). Detta recapture, tuttavia, non opera per le spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello di ottenimento del titolo di privativa industriale.
Tale meccanismo di recapture in otto anni consente sostanzialmente di recuperare il beneficio non utilizzato in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale agevolabile.
La volontà di accedere ai benefici dev'essere comunicata attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
Giova infine ricordare come l'agevolazione sia cumulabile con il credito d'imposta in ricerca, sviluppo e innovazione.
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