La più recente iterazione del "Fondo Nuove Competenze", denominata "Competenze per le innovazioni", è finalizzata ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, favorendo contestualmente la nuova occupazione.
La finalità del FNC è quella di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione delle domande di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione, agendo su più fronti:
offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro;
sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali;
intervenendo qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale
Gli interventi del Fondo hanno come oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati (anche a partecipazione pubblica) che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.
La dotazione finanziaria del FNC ammonta complessivamente a 730 milioni di euro, di cui circa 226 milioni di euro destinati alle Regioni del centro-nord Italia, 40 milioni di euro alle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Marche e Umbria) e 464 milioni di euro alle Regioni del Mezzogiorno.
Le risorse saranno ulteriormente ripartite tra le diverse tipologie di intervento previste come segue (al netto di seguenti rimodulazioni):
Sistemi formativi: 25% (182.500.000 euro);
Filiere formative: 25% (182.500.000 euro);
Singoli datori di lavoro: 50% (365.000.000 euro).
Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori. Nel caso di lavoratori somministrati, il datore di lavoro è l’Agenzia di somministrazione, che pertanto, dovrà presentare una sola istanza per lo sviluppo delle competenze dei propri lavoratori. I datori di lavoro:
devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
in caso di accertamento di un debito in capo all’azienda nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si provvederà alla compensazione delle somme dovute.
Il Fondo finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza alle intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui al successivo punto a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC o al mese di inizio formazione nei casi previsti ai successivi punti 4 ed 5, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore, considerate un tempo lavorativo annuo standard;
gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi a qualsiasi titolo fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC o al mese di inizio formazione nei casi previsti ai successivi punti 4 e 5. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui al primo punto;
la quota di retribuzione finanziata di cui al punto 1 è pari all’80% in caso di interventi relativi a "Sistemi formativi" e "Filiere formative";
la quota di retribuzione finanziata di cui al punto 1 è pari al 100% nel caso di disoccupati da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10 ottobre 2024 e prima dell’avvio della formazione;
la quota di retribuzione finanziata di cui al punto 1 è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10 ottobre 2024 e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello); le ore di formazione finanziate attraverso il FNC non potranno coincidere con le ore di formazione interna;
In caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dal datore di lavoro, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di 800 euro per ogni disoccupato assunto. Tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui ai punti 1 o 3, sugli altri lavoratori dell’azienda, nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione dell’istanza il datore di lavoro è tenuto ad individuare i dipendenti e i partecipanti alla formazione preselezionati.
In caso di progetti formativi che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione, che dovrà essere posta in essere dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, è riconosciuto un bonus pari a 300,00 euro per l’assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore.
I datori di lavoro potranno presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:
Sistemi formativi
Sono denominati “Sistemi Formativi” i sistemi, o gruppi di imprese, caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, i cosiddetti Big Player. Il programma formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa. Nell’ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come “capofila”. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di "Sistema Formativo" è fissato in 12 milioni di euro. Il "Sistema Formativo" non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
Ogni raggruppamento dovrà essere formato da almeno tre datori di lavoro: un Big Player e almeno altri due datori di lavoro (anche società controllate). Il requisito del numero e della composizione minima deve rimanere sino alla conclusione del programma formativo; i datori di lavoro non sono sostituibili ma possono recedere fermo restando che rimangano, fino alla presentazione del saldo, almeno un Big Player e altri due datori di lavoro (requisito minimo).
Il programma formativo dovrà prevedere il coinvolgimento complessivo di almeno 100 lavoratori di cui al massimo il 60% devono essere dipendenti del Big Player e, quindi, almeno il 40% dovranno essere dipendenti degli altri datori di lavoro.
Filiere formative
Sono denominate “Filiere formative” i sistemi organizzati, e non organizzati, di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il programma formativo dovrà coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa e tale raggruppamento di imprese dovrà comunque prevedere una capofila. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di "Filiera Formativa" è fissato in 8 milioni di euro. La "Filiera Formativa" non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
Ogni raggruppamento dovrà essere formato da almeno cinque datori di lavoro (sono ammesse anche società controllate). Il requisito del numero e della composizione minima dovrà rimanere sino alla conclusione del programma formativo; i datori di lavoro non sono sostituibili ma possono recedere fermo restando che rimangano, fino alla presentazione del saldo, almeno cinque datori di lavoro (requisito minimo).
Il programma formativo deve prevedere il coinvolgimento complessivo di almeno 10 lavoratori e il numero dei lavoratori partecipanti, di ogni datore di lavoro, non potrà essere superiore al 25% del totale dei partecipanti.
Singoli datori di lavoro
In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro e dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno tre lavoratori.
Nel caso i programmi facciano riferimento alle prime due linee di intervento, la domanda dovrà essere presentata dal soggetto capofila (dal legale rappresentante in caso di singoli datori di lavoro) attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall'Ente, a partire dal 10 febbraio 2025. E' concessa la possibilità di delegare l'inoltro della pratica.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dovranno essere sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2024 dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, anche da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferiti dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono contenere quali elementi minimi:
i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori;
i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
il numero complessivo, il CF dei destinatari e la relativa Regione, o Provincia autonoma, sede di lavoro dei vari dipendenti coinvolti nell'intervento;
il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
indicare se istanza singola, di Filiera Formativa o Sistema Formativo;
Gli accordi devono inoltre individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuali all'interno dei processi di innovazione richiesti.
Il lavoratore inserito nel percorso di sviluppo delle competenze non potrà essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all'occupazione che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro (es. CIG, contratti di solidarietà, FIS).
Ai fini della presentazione della domanda, i datori di lavoro dovranno identificare i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo o di prodotto, tra i seguenti ambiti:
sistemi tecnologici e digitali;
introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;
sostenibilità ed impatto ambientale;
economia circolare;
transizione ecologica;
efficientamento energetico;
welfare aziendale e benessere organizzativo.
Potranno rientrare tra le intese anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
L’aggiornamento delle competenze, ai fini dell’accesso al Fondo, è associato ad un intervento formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori. Ognuno di questi interventi sarà articolato in un piano formativo o, eventualmente, più piani formativi qualora l’azienda aderisca ad uno o più fondi paritetici interprofessionali (un piano formativo per ogni fondo). Ogni piano formativo si articola a sua volta in uno o più percorsi formativi cui sono associati i partecipanti coinvolti. All’interno di un percorso formativo potranno essere previsti uno o più obiettivi di apprendimento.
Gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo dovranno essere descritti e riferiti, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale e l'intervento formativo dovrà dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere, come esito del percorso formativo, il rilascio di un documento di trasparenza o validazione (in fase di presentazione dovrà essere dichiarata la tipologia di attestazione).
Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore dovrà essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore (20 ore in caso di formazione per i disoccupati).
Sono ammessi ad erogare la formazione Enti titolati o accreditati a svolgere dette attività a livello regionale, ed altre strutture formative quali centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione ed altri soggetti, anche privati, che per statuto svolgano attività di formazione, nonché datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali.
L’attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche attraverso voucher spendibili nell’ambito di apposite library, secondo la disciplina da essi prevista.
La formazione potrà iniziare solo successivamente all'ammissione al contributo e per i piani formativi non associati a Fondi Paritetici Interprofessionali sarà ammessa la formazione sia in presenza che a distanza:
Formazione in presenza: ammesse attività in aula e lavoratori didattici. La formazione "on the job" è ammessa a condizione che l'attività realizzata non sia finalizzata a produrre fatturato, si svolga con la supervisione di uno o più docenti e non sia superiore al 30% del monte ore previsto in presenza per singolo destinatario;
Formazione a distanza (FAD): erogazione sincrona e asincrona fino ad un massimo complessivo del 50%.
La fase istruttoria si baserà sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e si protrarrà fino all'esaurimento del budget.

Photo courtesy of: freepik.com
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