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CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Aggiornamento: 21 mag 2021

La Legge di Bilancio 2021 modifica la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, e sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ampliando la platea anche alla formazione degli imprenditori (va a decadere il vincolo alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato) e contribuendo in questo modo ad incentivarne l'utilizzo. Tale agevolazione infatti, benché di importanza cruciale nell'ambito del nuovo piano Transizione 4.0, non ha riscosso molto successo da parte delle imprese nel biennio 2018-2019.


Il credito d’imposta, in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili e limitatamente al costo aziendale riferito alle ore, o alle giornate di formazione, è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro nei confronti delle piccole imprese;

  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro nei confronti delle medie imprese;

  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro nei confronti delle grandi imprese.

Inoltre la misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese (fermi restando i limiti massimi annuali) al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.


La nuova Legge di Bilancio prevede un potenziamento della misura attraverso l'ampliamento delle spese agevolabili con l'inclusione delle seguenti:

  • Spese di personale relative ai formatori per ore di formazione;

  • Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali, forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota esclusiva riferita al progetto di formazione, etc.);

  • Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

  • Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali, etc.) relative alle ore di formazione.

Ricordiamo che per costo aziendale si intende la retribuzione dei dipendenti al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo di imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.


Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

La misura è rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.


La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


Hanno diritto ad usufruire del credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione ed al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:

  • Big data ed analisi dei dati;

  • Cloud e fog computing;

  • Cyber security;

  • Simulazione e sistemi cyber-fisici;

  • Prototipazione rapida;

  • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);

  • Robotica avanzata e collaborativa;

  • Interfaccia uomo macchina;

  • Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

  • Internet delle cose e delle macchine;

  • Integrazione digitale dei processi aziendali.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società iscritta nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del DL 27/01/10 n.39.


Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Andrà prodotta, in via obbligatoria, una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, corredata da una documentazione contabile certificata.


Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è cumulabile con altre misure di aiuto aventi come oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di auto previste dal regolamento europeo 651/2014 sugli aiuti alla formazione.



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