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CHIARIMENTI SULLE ALIQUOTE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

Dopo mesi di incertezza sull'applicazione o meno delle maggiorazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) alle aliquote relative ai crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, tramite risposta all'istanza di un contribuente (n. 323 del 2021) sgombra il campo da equivoci specificando che: "in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Nello specifico, pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d'imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d'imposta già in corso prima dell'entrata in vigore delle stesse".


Per l'esercizio 2020 rimangono quindi in vigore le aliquote originarie stabilite dalla Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) attraverso i commi 198 - 206 e che di seguito riportiamo brevemente:


  • Attività di ricerca e sviluppo: 12% con limite di 3 milioni di euro;

  • Attività di innovazione tecnologica: 6% con limite posto a 1,5 milioni di euro. Nel caso in cui le attività di innovazione tecnologica siano finalizzate a tematiche green o di innovazione digitale 4.0 l'aliquota è incrementata al 10%, fermo restando il massimale.

  • Attività di design ed ideazione estetica: 6% con limite di 1,5 milioni di euro.



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