E' stato introdotto dal 2018 un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti incrementali (il valore degli stessi deve superare di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sui medesimi canali di informazione) in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
L’agevolazione verrà riconosciuta anche nel 2020 per cui sarà possibile presentare domanda in via telematica dal 1° al 31 di marzo. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati viene generalmente presentata dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo.
Rientrano nell'agevolazione gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Giornali ed emittenti devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e avere un direttore responsabile. Sono esclusi televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione F-24, è attribuito nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
In genere, i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (cartacea oppure on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive poiché gli stanziamenti delle risorse sono distinti per i due tipi di media. In altri termini, in presenza di investimenti su entrambi i media, il beneficiario potrebbe ottenere due crediti d’imposta in percentuali differenziate a seconda della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari. Non si accede tuttavia ad alcun bonus se all'incremento di spesa su di un mezzo, corrisponde una diminuzione sull'altro in misura tale da annullare l’incremento complessivo.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
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